Con la sentenza n. 346 del 9 gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha stabilito un principio chiaro e destinato ad avere ripercussioni significative sulla gestione dell'imposta di soggiorno: le strutture ricettive gestite da enti religiosi non godono di alcuna esenzione automatica dal tributo. La decisione, che respinge il ricorso di un ente ecclesiastico contro un regolamento comunale, chiarisce definitivamente che la natura religiosa del gestore e le finalità spirituali dell'ospitalità non determinano di per sé l'esenzione dall'imposta. Quando l'attività è configurabile come prestazione professionale di servizi a fronte di un corrispettivo, l'esenzione deve essere esplicitamente prevista dal regolamento comunale o applicata mediante delibera a tariffa zero. In assenza di una scelta esplicita del Comune in tal senso, l'imposta è dovuta.
Il contesto: Anno Giubilare e ospitalità religiosa
La sentenza arriva in un momento particolarmente significativo. L'Anno Giubilare 2025, con il suo flusso straordinario di pellegrini verso Roma e i principali luoghi di culto italiani, ha riportato al centro dell'attenzione il tema dell'ospitalità religiosa. Le case per ferie, i conventi, le foresterie e le altre strutture gestite da enti ecclesiastici rappresentano una componente importante dell'offerta ricettiva, soprattutto nei comuni a vocazione religiosa e turistica.
Proprio in questo contesto, la questione dell'applicabilità dell'imposta di soggiorno a tali strutture si è fatta più pressante per i Comuni, che si sono trovati a dover gestire situazioni interpretative complesse, spesso con orientamenti difformi tra diversi enti locali. La pronuncia del TAR Lazio fornisce ora un quadro giuridico chiaro e uniforme su cui basare l'azione amministrativa.
I principi affermati dalla sentenza
Il TAR ha anzitutto chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 prevede l'applicazione dell'imposta di soggiorno "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive" presenti sul territorio comunale, senza operare alcuna distinzione in base alle finalità del soggiorno o alla natura del gestore. La norma non contempla esenzioni automatiche per chi alloggia per motivi religiosi o di pellegrinaggio: eventuali esenzioni devono essere espressamente previste da specifiche fonti normative o dai regolamenti comunali.
Secondo la definizione contenuta nell'art. 6 della legge n. 217/1983, tra le strutture ricettive rientrano esplicitamente le case per ferie, descritte come "strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro". Il fatto che siano gestite da enti religiosi senza scopo di lucro non le esclude dalla categoria delle strutture ricettive e, di conseguenza, dall'ambito di applicazione dell'imposta (salvo che il regolamento comunale preveda espressamente un'esenzione per questa tipologia).
Un'attività d'impresa non muta natura e, quindi, non va esente dai tributi per essa previsti, sol perché esercitata, anche in via strumentale e non principale, da un ente religioso, nella specie ecclesiastico, e non già laico.
Il TAR ha inoltre precisato che, quando gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercitano attività diverse da quelle di religione o di culto (come appunto l'attività ricettiva), tali attività sono integralmente assoggettate al regime tributario ordinario. L'offerta professionale di un servizio di ospitalità a fronte del pagamento di un corrispettivo costituisce attività d'impresa a tutti gli effetti, indipendentemente dal fatto che i proventi siano destinati a finalità religiose o caritative.
Le implicazioni operative per i Comuni
La sentenza del TAR Lazio ha importanti ricadute pratiche sulla gestione dell'imposta di soggiorno da parte degli enti locali. I Comuni devono ora orientare la propria azione amministrativa secondo questi principi consolidati.
Identificazione delle strutture soggette all'imposta: i Comuni devono censire sul proprio territorio tutte le strutture ricettive, incluse quelle gestite da enti religiosi. Case per ferie, foresterie, conventi aperti all'ospitalità, case di spiritualità e altre strutture ecclesiastiche che offrono alloggio a fronte di un corrispettivo rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta, salvo che il regolamento comunale preveda espressamente un'esenzione per questa tipologia o che il Comune applichi loro una tariffa pari a zero.
Regolamenti comunali: i regolamenti sull'imposta di soggiorno devono essere redatti in modo chiaro, evitando formulazioni ambigue. Il principio è che non esistono esenzioni automatiche per le strutture religiose: se il Comune intende esentarle, deve prevederlo espressamente nel regolamento o applicare loro una tariffa pari a zero mediante delibera. In assenza di una scelta esplicita in tal senso, le strutture ricettive gestite da enti religiosi sono soggette al tributo alle stesse condizioni di tutte le altre strutture presenti sul territorio.
Attenzione: alcuni software di gestione dell'imposta di soggiorno potrebbero essere configurati per applicare esenzioni automatiche in base alla tipologia di struttura o al tipo di gestore. È fondamentale verificare che i sistemi utilizzati dal Comune non concedano esenzioni non previste dal regolamento comunale e conformi alla giurisprudenza vigente.
Un chiarimento importante: l'esenzione è possibile ma non automatica
È fondamentale precisare che la sentenza del TAR Lazio non vieta ai Comuni di esentare le strutture religiose dall'imposta di soggiorno. Ciò che la pronuncia esclude è l'automatismo dell'esenzione basato unicamente sulla natura religiosa del gestore o sulle finalità spirituali del soggiorno.
Un Comune può legittimamente decidere di esentare determinate categorie di strutture ricettive, incluse quelle gestite da enti religiosi, a condizione che tale scelta sia:
- Esplicitamente prevista nel regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, con una disposizione chiara che identifichi la categoria di strutture esentate.
- Formalizzata attraverso una delibera comunale che applichi una tariffa pari a zero per determinate tipologie di strutture ricettive.
In entrambi i casi, l'esenzione deve essere frutto di una scelta politico-amministrativa esplicita e motivata del Comune, non il risultato di un'interpretazione automatica della normativa. La differenza è sostanziale: senza una previsione espressa nel regolamento o una delibera ad hoc, le strutture religiose sono soggette all'imposta esattamente come tutte le altre strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
L'attività di accertamento e controllo
I Comuni hanno il potere-dovere di effettuare controlli e accertamenti anche nei confronti delle strutture ricettive gestite da enti religiosi, con le stesse modalità applicate alle altre strutture del territorio. L'attività di verifica comprende la richiesta di documentazione sui pernottamenti, il controllo della corrispondenza tra dichiarazioni e versamenti, la verifica dell'effettiva applicazione dell'imposta e il confronto con dati provenienti da altre fonti (Questura e Agenzia delle Entrate).
La sentenza del TAR Lazio conferma la piena legittimità dell'azione accertativa comunale nei confronti degli enti religiosi. La natura religiosa dell'ente o le finalità spirituali dell'attività non costituiscono ostacolo all'esercizio dei poteri di controllo da parte del Comune.
Considerazioni finali
La sentenza del TAR Lazio n. 346/2026 fornisce un quadro giuridico chiaro sulla questione dell'imposta di soggiorno per le strutture religiose. I principi chiave da tenere a mente sono:
- Nessuna esenzione automatica: le strutture ricettive gestite da enti religiosi non sono automaticamente esentate dall'imposta di soggiorno sulla base della sola natura del gestore o delle finalità spirituali.
- L'esenzione è possibile ma deve essere esplicita: i Comuni possono scegliere di esentare le strutture religiose, ma devono farlo espressamente nel regolamento comunale o mediante delibera che applichi una tariffa pari a zero.
- L'attività ricettiva è attività d'impresa: quando un ente religioso offre servizi di ospitalità a fronte di un corrispettivo, tale attività è soggetta al regime tributario ordinario, indipendentemente dalle finalità a cui sono destinati i proventi.
- I Comuni devono censire tutte le strutture: l'attività di mappatura del territorio deve includere anche case per ferie, foresterie e altre strutture religiose che operano nel settore ricettivo.
- Verificare i sistemi informatici: è fondamentale che i software di gestione non applichino esenzioni automatiche non previste dal regolamento comunale.
Nel contesto dell'Anno Giubilare, con l'incremento dei flussi turistici e dei pellegrini, è fondamentale che la gestione dell'imposta sia improntata a criteri di chiarezza, uniformità e rispetto della legalità. Solo così il tributo potrà svolgere efficacemente la propria funzione di sostegno alle politiche turistiche locali, garantendo parità di trattamento tra le diverse tipologie di strutture ricettive operanti sul territorio comunale.