Allogiati web, comunicazioni questura

Cosa sono le schedine degli alloggiati?

Le schedine degli alloggiati sono dei moduli che i gestori delle strutture ricettive sono incaricati di completare giornalmente con i dati anagrafici di ogni ospite che soggiorna presso la loro struttura ricettiva (o locazione turistica).
La comunicazione di tali dati è effettuata tramite il Portale Alloggiati della Polizia di Stato, così facendo le informazioni vengono trasmesse alla Questura locale dandole la possibilità di supervisionare gli afflussi turistici sul territorio per scopi di sicurezza, prevenzione e antiterrorismo.

La comunicazione alla Questura costituisce un adempimento obbligatorio che il gestore deve compiere non solo per motivi legati alle statistiche del paese, ma in particolare per motivi di tutela e protezione. Le schedine servono infatti a risalire all'identità di un ospite qualora esso fosse implicato in un reato.



Le novità portate dal Decreto Crescita del 2019

Il Decreto Legge Crescita n. 34/2019 è stato pensato con lo scopo di potenziare la sorveglianza e la prevenzione dell'evasione fiscale nel settore delle strutture ricettive turistiche, proponendo il tracciamento di offerte sui canali telematici e rendendo disponibili i dati delle presenze agli Enti Locali per eseguire precisi controlli.

Solamente il secondo tra questi due obiettivi è stato effettivamente realizzato ad oggi, rendendo così disponibili per le Amministrazioni Locali le informazioni relative alla banca dati delle schedine degli alloggiati, fondata sui commi 2 e 3 dell'articolo 13 ter (riportati sotto).


Trattasi comunque di dati da tempo richiesti dagli Enti Locali al fine di poter verificare la correttezza delle dichiarazioni dei gestori delle strutture ricettive e individuare coloro che potrebbero non aver rispettato le regole locali sull'imposta di soggiorno, aprendo di conseguenza tutta una serie di azioni che possono essere svolte dal comune per il controllo dell'imposta di soggiorno.
Questi dati sono resi disponibili tramite dei file semestrali scaricabili dall'Ente a partire dall'anno 2020 oppure dall'anno di istituzione dell'imposta di soggiorno se successiva.



Dove si trovano i file degli alloggiati?

I file degli alloggiati sono reperibili dai quei comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno all'interno del portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate.

Se sei un Ente Locale, clicca qui per ottenere maggiori informazioni su come scaricare i file degli alloggiati da Punto Fisco.

Le normative

In seguito il dettaglio delle normative che discipliano negli ultimi anni le comunicazioni della Questura.

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
Art. 13 quarter
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

Un'ulteriore norma che disciplina più nel dettaglio la trasmissione di questi dati è il Decreto Interministeriale 11 novembre 2020 (Fornitura dati per locazioni brevi, imposta di soggiorno e contributo di soggiorno Roma Capitale), in attuazione della norma, fissa i punti seguenti:

DECRETO INTERMINISTERIALE 11 novembre 2020
  • Il Ministero dell'Interno fornisce all'Agenzia delle Entrate i dati, trasmessi conformemente all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regolato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Questi dati sono presentati in forma anonima e aggregata per ogni struttura identificata come risultante dall'Allegato A e relative specifiche tecniche, incluse in questo decreto.
  • I dati devono permettere l'identificazione solamente del numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriori dettagli, e dei giorni di permanenza nella struttura, come dichiarato al momento della registrazione.
  • La pubblicazione dei dati avviene attraverso i servizi di cooperazione applicativa mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento.
  • L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli Enti che hanno introdotto l'imposta di soggiorno, secondo l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, informazioni, ogni sei mesi, entro il 31 luglio dell'anno corrente e entro il 31 gennaio dell'anno successivo tramite il Portale SIATELV2-Puntofisco, riguardanti le strutture situate nel proprio territorio.
  • I comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo prima del 2020 e che non hanno rispettato l'obbligo dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, devono inserire, entro il 31 marzo 2021, gli atti già in vigore nel Portale del federalismo fiscale per ottenere i dati relativi al 2020 da parte dell'Agenzia delle Entrate. In caso di inserimenti successivi, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili solo i dati a partire dall'annualità in cui è stata pubblicata l'azione sul sito www.finanze.gov.it.